

| Siringa contenente Microchip |
| Inserimento indolore del Microchip |
| Campagna Contro il Randagismo Al fine di combattere il randagismo, dovuto all'abbandono degli animali, è stato reso obbligatorio (per ora limitatamente ai cani) il cosiddetto tatuaggio elettronico, mediante l'inserimento di un "microchip" che consente l'identificazione certa del cane e la sua iscrizione all'apposita Anagrafe Regionale. L'operazione consiste nell'iniettare, sotto la cute del cane (lato sinistro del collo), un minuscolo apparecchietto elettronico delle dimensioni di un chicco di riso. Si tratta di un procedimento del tutto indolore che, attraverso la registrazione di questo atto nella Banca Dati della Regione Lombardia, legherà per sempre voi e il vostro cane. Infatti, chi dovesse ritrovare un cane smarrito, potrà far rilevare i numero contenuto nel microchip e, una volta individuato il legittimo proprietario, consentire al fuggiasco di fare ritorno alla propria abitazione |
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| Lettura del Microchip |



| ATTENZIONE RESPONSABILITA' PENALE PER NON PROPRIETARIO 26-11-2007 16:02 La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43390 del 23 novembre 2007, ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un 40enne romano che, nel parco capitolino di Villa Glori, aveva lasciato il suo pastore tedesco libero: l’animale, correndo, aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano. Per questo a settembre del 2001 il Tribunale di Roma aveva condannato il padrone dell’amico a quattro zampe a un mese di reclusione (con i benefici di legge). La Corte d’Appello, due anni dopo, aveva rideterminato la pena in 100 euro di multa, revocando il beneficio della sospensione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Contro questa decisione il 40enne ha fatto ricorso alla Suprema corte ma senza successo. I giudici della quarta sezione penale lo hanno dichiarato inammissibile. Inutili gli sforzi della difesa per smontare l’impianto accusatorio. Da subito l’uomo aveva sostenuto che non c’erano prove circa la dinamica dell’incidente: ma il fatto che alcuni testimoni avessero visto il padrone dell’animale avvicinarsi all’uomo a terra, richiamando il cane e -tenendolo fermo per il collare (non avendo seco il guinzaglio)- non lasciava spazio a dubbi. Poi aveva provato a discolparsi dicendo che il cane non era suo ma che lui lo portava soltanto a spasso. Una circostanza, questa, ininfluente secondo «Piazza Cavour»: «del resto», motiva in proposito la Cassazione, «ciò che rilevava ai fini della individuazione del soggetto penalmente responsabile non era tanto l’accertare chi avesse la proprietà dell’animale, bensì chi, in quel contesto temporale, avesse condotto il pastore tedesco in un luogo pubblico senza adottare le necessarie cautele (tenerlo al guinzaglio)». |